Cosa si intende per comunità energetiche rinnovabili?

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono costituite da un insieme di soggetti, privati o imprese, che condividono l’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti di proprietà di uno o più soggetti associatisi alla comunità. Si tratta di un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e per il consumo di energia rinnovabile che ha come obiettivo quello di evitare lo spreco energetico.

Qual è l’obiettivo di una CER?

L’obiettivo è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri tramite la condivisione dell’energia prodotta all’interno della CER. L'energia condivisa (autoconsumata virtualmente) riceve un incentivo economico pagato dal GSE, che viene suddiviso tra i membri in base alle condizioni di partecipazione.

Come si costituisce una CER?

La CER ha una propria autonomia giuridica e si costituisce legalmente sotto diverse forme (di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro). La CER avrà pertanto il proprio atto costitutivo e statuto. L’adesione alla CER è aperta e volontaria può avvenire in fase di costituzione o anche successivamente. Ciascun membro della CER mantiene i propri diritti di consumatore. La creazione di una CER non richiede alcun lavoro di adeguamento delle reti elettriche. La condivisione dell'energia è di tipo virtuale.

Ciascuna CER avrà un referente a cui demandare la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta al GSE di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Chi può aderire ad una CER?

Possono partecipare, purché titolari di almeno un punto di connessione con la rete (POD): persone fisiche; piccole e medie imprese; Enti territoriali o autorità locali; enti di ricerca e formazione; enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale. Sono escluse le grandi imprese, che possono però fare parte di gruppi di autoconsumatori rinnovabili.

È possibile partecipare alla CER in qualità di:

- produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto alimentato a fonte rinnovabile (ad esempio impianto fotovoltaico);

- autoconsumatore di energia rinnovabile (prosumer), soggetto che produce energia da fonte rinnovabile per i propri consumi e condivide l'energia in eccesso con il resto della comunità;

- consumatore di energia elettrica, soggetto che non avendo un impianto di produzione di energia, può soddisfare parte dei suoi consumi con l'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità.

Esistono dei limiti territoriali per le CER?

I POD dei partecipanti alla CER devono essere sottesi alla medesima cabina elettrica primaria. Per verificare l’appartenenza alla cabina primaria di riferimento della CER, è possibile consultare sul sito del GSE (Gestore Servizi elettrici) la mappa interattiva sulle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. La consultazione può avvenire tramite geolocalizzazione o tramite indirizzo.

Quali caratteristiche devono avere gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per accedere a una CER?

La potenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile non deve essere superiore a 1 MW. Secondo il decreto 414 del 7 dicembre 2023 (decreto CACER), gli impianti ammessi a una CER devono essere connessi dopo la costituzione della CER ed entrare in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021). Gli impianti in esercizio al 15.12.2021 possono partecipare, con un limite massimo del 30% della configurazione della CER, ma potranno ricevere solo una parte degli incentivi in particolare il corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata.

Oltre alle CER esistono altre configurazioni per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso?

Il Decreto n legislativo 414/24 (decreto CACER) prevede diverse configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile. Tra esse i gruppi di autoconsumo collettivo (GAC) ossia comunità energetiche realizzate tra membri di uno stesso condominio o edificio e configurazioni in autoconsumo individuale a distanza per il consumo di energia tra POD sottesi alla stessa cabina primaria e intestati allo stesso cliente.

Per gli impianti entrati in esercizio prima della pubblicazione del decreto CACER (24/01/2024), nel caso in cui la CER non sia stata costituita prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, sarà necessario, tramite idonea documentazione, dimostrare che l'impianto è stato realizzato ai fini del suo inserimento in una CER.

Come funziona un gruppo di autoconsumatori collettivi (GAC)?

Si tratta di consumi ed impianti di produzione nello stesso edificio/condominio (anche di natura commerciale o industriale) Possono fare riferimento al GAC anche impianti in aree nella piena disponibilità dei membri purché connessi alla stessa cabina primaria.

In questo caso non è necessaria la creazione di un nuovo soggetto giuridico ma si può realizzare un accordo con requisiti minimi. Al GAC possono partecipare grandi imprese e PA centrali.

Non possono partecipare imprese produttrici di energia, la cui attività prevalente è classificata dai codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00.

Come si definisce un autoconsumatore individuale a distanza?

Qualsiasi cliente finale, intestatario almeno due POD (prelievo e produzione) con impianti connessi alla stessa cabina primaria del prelievo e in aree nella sua piena disponibilità.

Non possono far parte della configurazione le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto.

Possono invece far parte della configurazione produttori diversi dal cliente finale soggetti alle sue istruzioni e i cui impianti siano installati su aree nella piena disponibilità del cliente finale, sottese alla medesima cabina primaria.

Come avviene lo scambio di energia in una CER?

All'interno di una CER non avviene una distribuzione fisica dell'energia, ma una condivisione virtuale.

La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull'energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria.

Un membro prosumer (produttore e consumatore) quando produce in quantità superiore all’autoconsumo, emetterà l’energia in rete che genererà un ricavo in base al prezzo di mercato (per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato). Se membri della CER autoconsumano virtualmente, ovvero prelevano mentre l’impianto del prosumer produce, si genererano i benefici economici da condividere all’interno della CER.

La ripartizione dell'incentivo ricevuto dalla CER per l'energia condivisa avviene in base al Regolamento che ciascuna CER definisce per sé stessa.

Esistono dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica per coloro che aderiscono ad una CER?

Tutti i soggetti partecipanti alle configurazioni CACER mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.

Quali sono le modalità di richiesta di accesso agli incentivi?

Le regole operative inerenti al decreto CACER E TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR - entrate in vigore il 24 gennaio 2024 stabiliscono le modalità di accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale delineati dal PNRR.

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE.

Quali sono gli incentivi previsti per la costituzione delle CER?

Gli incentivi sull’energia autoconsumata sono di due forme:

  1. Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER (fonti rinnovabili) e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER ed è calcolata con valori stabiliti per legge e differenziati a seconda delle caratteristiche degli impianti della CER.
  2. Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo è costituito dalla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete in funzione della configurazione della CER.

Inoltre, per le CER con impianti di produzione ubicati in Comuni con meno di 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% delle spese ammissibili, a valere sulle risorse del PNRR, con un vincolo per alcune voci di spesa del 10%massimo.

Come viene calcolata la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?

La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.

Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste delle maggiorazioni tariffarie.

La tariffa incentivante è cumulabile con altri contributi o agevolazioni fiscali?

La tariffa incentivante è cumulabile con:

- contributi erogati per gli studi di prefattibilità e spese per attività preliminari allo sviluppo dei progetti;

- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie;

- altre forme di sostegno pubblico che non costituiscono un regime di aiuto di Stato.

E’ parzialmente cumulabile (è applicata una decurtazione della tariffa premio per cumulabilità con contributo in conto capitale) nel caso di accesso a:

- contributi in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili;

- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono aiuto d Stato purché l’equivalente sovvenzione non superi il 40% dei costi di investimento ammissibili.

La decurtazione non si applica all’energia condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

La tariffa non è cumulabile con:

- altre forme d incentivo in conto esercizio;

- superbonus;

- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;

- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?

Chi sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER o in gruppo di autoconsumatori, ubicato in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

A quanto ammonta il contributo PNRR?

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;

- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;

- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;

- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?

Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE (8 aprile 2024), utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. La chiusura dello sportello è prevista per il 31 marzo 2025 a meno di preventivo esaurimento delle risorse disponibili (2,2 miliardi di euro).

Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?

Sono ammissibili le seguenti spese:

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili

- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo

- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software

- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento

- connessione alla rete elettrica nazionale

- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari

- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche

- direzione lavori e sicurezza

- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Per gli impianti appartenenti alle CER, entrati in esercizio prima del decreto CACER, quali sono le condizioni per il conseguimento degli incentivi?

E’ stato definito un regime transitorio: entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle regole operative (24 gennaio 2024) è possibile richiedere la qualifica con in vecchio meccanismo per le configurazioni con impianti entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore del decreto CACER.

Le configurazione già qualificate continueranno a percepire i contributi previsti e potranno inserire o eliminare punti di connessione in prelievo nell’area sottesa alla cabina primaria di riferimento.

Nel caso si vogliano inserire nuovi impianti beneficiando delle tariffe del decreto CACER si potrà inviare una richiesta di accesso al nuovo meccanismo, indicando tutti gli impianti di produzione e le utenze in prelievo, definendo così la nuova configurazione. In questo caso la configurazione dovrà avere i requisiti previsti per l’accesso al nuovo meccanismo. In caso di CER con impianti provenienti dalla configurazione qualificata ai sensi del DM 16 settembre 2020 essi non verranno comunque considerati ai fini del computo della soglia massima del 30% di potenza prevista per gli impianti esistenti.

Un soggetto può appartenere a due diverse CER?

L’appartenenza ad una sola CER è riferita al singolo POD. È possibile che uno stesso soggetto possa appartenere a diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.

I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?

E’ possibile. In tal caso la richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni.